NUOVE DISPOSIZIONI EX LEGGE 24 SETTEMBRE N° 133 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111

 

1° ottobre 2021
CORONAVIRUS: D.L. 6 agosto 2021, n. 111 – CONVERSIONE IN LEGGE

In G.U. n. 235 del 1° ottobre 2021 è pubblicata la Legge 24 settembre 2021, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

 

  • La validità del tampone molecolare viene estesa a 72 ore (permangono le 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido).
  • L’utilizzo di  mascherine Ffp2 e Ffp3 per i docenti delle scuole dell’infanzia e per quelle di ogni ordine e grado dove ci sono alunni esonerati dall’obbligo dell’utilizzo delle mascherine. Al personale interessato (docenti dell’infanzia e docenti di sostegno) verranno fornite informazioni in merito.
  • Green pass per chiunque accede a scuola: fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative  deve possedere ed è  tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti.
  • La possibilità di accedere a scuola senza Green pass– nei casi in cui esso non sia stato generato o rilasciato all’avente diritto in formato cartaceo o digitale a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato:
    • dalla struttura sanitaria;
    • dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione;
    • dal proprio medico di medicina generale.
    • Il certificato attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’ articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021

 

Esonerati dall’obbligo di Green pass

Sono esonerati all’obbligo del Green pass gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021:

– i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende (ad esempio: i medici vaccinatori degli hub) ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
– i Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale.

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione viene rilasciata a titolo gratuito.

La circolare numero n. 43366 del 25 settembre 2021 del Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità di tali certificazioni fino al 30 novembre 2021, allungando quindi il termine che era stato precedentemente fissato al 30 settembre 2021.